Espletiamo formalità doganali di importazione, esportazione e transito.
Nella filiale italiana, operiamo sia con procedura di domiciliazione che presso sezioni doganali interne e di confine.
Esportazione definitiva.
Si definisce tale quando comporta la cessione ed il trasporto di beni fuori dal territorio comunitario.
Ricordiamo che le cessioni all’esportazione a titolo oneroso – così come le cessioni intracomunitarie – fatte salve poche eccezioni concorrono alla formazione del plafond IVA, fornendo all’esportatore abituale la possibilità di acquistare beni o servizi o importare nell’anno fiscale successivo in esenzione di imposta sul valore aggiunto, secondo le regole e nei limiti stabiliti per legge (dichiarazione di intento).
Qui ci limitiamo a segnalare che, per accordi tra la U.E. (Unione Europea) ed alcuni Paesi Terzi per merci di specifiche origini o di origine CEE, è possibile richiedere in sede di operazione doganale di esportazione l’emissione del certificato di origine EUR 1 – ovvero certificare l’origine in fattura – fatto che in genere consente una riduzione dei tributi da assolvere nel paese di importazione.
Importazione definitiva (Immissione in libera pratica/immissione in consumo).
L’immissione in libera pratica si ha a seguito dell’introduzione nel territorio doganale comunitario di merce proveniente da paesi terzi ed al pagamento in dogana dei tributi previsti dalla tariffa doganale europea (dazi, dazi antidumping, ecc.). Con il pagamento dell’IVA, in genere effettuato contestualmente al primo in dogana, si perfeziona l’importazione definitiva o immissione in consumo nello stato.
In questo ambito risulta fondamentale dichiarare correttamente il valore e l’origine della merce, che insieme alla classificazione doganale sono il primo oggetto di controllo da parte della dogana e della Guardia di Finanza.
L’origine della merce è doganalmente un concetto piuttosto complesso cui bisogna prestare molta attenzione.
Dall’origine dipendono l’entità dei diritti da pagare, l’applicazione di misure di ritorsione quali i dazi antidumping e di altri vincoli all’importazione.
In linea generale un prodotto è originario di un determinato paese quando è stato interamente ottenuto in loco (prodotti minerali, animali vivi, ecc.), oppure vi ha subito “l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.
Ci sono poi Paesi e gruppi di Paesi terzi con i quali la Comunità Europea ha concluso degli accordi uni- o bi-laterali; la merce originaria dei paesi accorddisti può usufruire all’importazione di riduzioni daziarie, grazie all’emissione nel Paese esportatore del certificato di origine mod. EUR1 o il modulo A. Naturalmente, esistono regole specifiche che stabiliscono le condizioni alle quali i prodotti acquisiscono “l’origine preferenziale”.